Caronte & Tourist nello Stretto di Messina: la sentenza UE che evita il rischio di impunità nelle indagini Antitrust

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le norme nazionali non possono limitare l'efficacia delle indagini dell'Autorità Antitrust. Una decisione che continua ad avere effetti sul mercato dei traghetti nello Stretto di Messina
caronte & tourist porto villa san giovanni

A oltre un anno dalla sua pubblicazione, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 gennaio 2025 continua a rappresentare uno dei più importanti riferimenti giuridici per le indagini in materia di concorrenza che riguardano il mercato dei traghetti nello Stretto di Messina.

La decisione è nata dal contenzioso tra Caronte & Tourist e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ma il principio affermato dai giudici europei va ben oltre il singolo caso: gli Stati membri non possono introdurre regole procedurali che rendano eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, l’applicazione delle norme europee contro gli abusi di posizione dominante.

Il caso che ha portato alla sentenza

L’intera vicenda prende origine dall’indagine avviata dall’AGCM dopo alcune segnalazioni riguardanti i prezzi praticati nei servizi di traghettamento nello Stretto di Messina.

Al termine dell’istruttoria, l’Autorità aveva ritenuto che Caronte & Tourist avesse abusato della propria posizione dominante applicando prezzi ritenuti eccessivi per il trasporto dei veicoli tra Calabria e Sicilia, imponendo una sanzione amministrativa di oltre 3,7 milioni di euro e ordinando la cessazione della condotta contestata.

L’azienda ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra gli altri motivi, che l’Autorità avrebbe avviato il procedimento oltre il termine previsto dalla normativa nazionale.

Il problema del termine dei 90 giorni

Secondo un orientamento della giurisprudenza italiana allora applicato, l’AGCM avrebbe dovuto notificare la comunicazione degli addebiti entro 90 giorni dal momento in cui era venuta a conoscenza degli elementi essenziali della presunta violazione.

Il superamento di questo termine avrebbe comportato conseguenze molto rilevanti:

  • l’annullamento dell’intero procedimento;
  • l’impossibilità di avviarne uno nuovo sugli stessi fatti, per effetto del principio del ne bis in idem.


Di fronte ai dubbi sulla compatibilità di questa disciplina con il diritto dell’Unione Europea, il TAR del Lazio ha chiesto l’interpretazione della Corte di Giustizia.

Cosa ha stabilito la Corte di Giustizia

Con la sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte ha affermato un principio molto chiaro.

Una normativa nazionale che imponga un termine fisso di 90 giorni per avviare formalmente un procedimento Antitrust, prevedendo l’annullamento automatico dell’intera istruttoria in caso di ritardo e impedendo l’apertura di un nuovo procedimento sugli stessi fatti, può essere incompatibile con il diritto dell’Unione.

Secondo i giudici europei, un sistema di questo tipo rischia infatti di compromettere l’effettiva applicazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che vieta l’abuso di posizione dominante.

Perché il termine può creare problemi

La Corte osserva che le indagini Antitrust sono spesso particolarmente complesse.

Prima di contestare formalmente una violazione, l’Autorità deve raccogliere dati economici, analizzare il mercato, acquisire documentazione e verificare se esistano realmente elementi sufficienti per sostenere un’accusa.

Imporre un termine rigido, calcolato fin dalla prima conoscenza della possibile violazione, potrebbe costringere l’AGCM ad avviare procedimenti ancora incompleti oppure a concentrare le proprie risorse seguendo esclusivamente un ordine cronologico, senza poter stabilire le priorità investigative.

Per la Corte, tutto questo limita l’indipendenza operativa dell’Autorità e rischia di ostacolare il corretto funzionamento della tutela della concorrenza.

Il rischio di impunità

Uno degli aspetti più importanti evidenziati dalla sentenza riguarda il possibile rischio di impunità.

Se un procedimento viene automaticamente annullato per il semplice superamento del termine procedurale e l’Autorità non può più riaprirlo, anche una violazione effettivamente accertata potrebbe rimanere priva di qualsiasi sanzione.

Secondo la Corte, una simile conseguenza contrasterebbe con gli obiettivi della direttiva europea 2019/1, che impone agli Stati membri di garantire autorità indipendenti, efficaci e dotate di strumenti adeguati per reprimere le pratiche anticoncorrenziali.

Un precedente che riguarda anche lo Stretto di Messina

Sebbene la sentenza non decida direttamente sulla responsabilità definitiva dell’impresa coinvolta, il principio espresso dalla Corte continua a rappresentare un precedente di grande rilievo.

Per il mercato dei traghetti nello Stretto di Messina significa che eventuali future indagini dell’Autorità Antitrust dovranno poter essere svolte senza essere ostacolate da regole procedurali che possano compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa prevista dal diritto europeo.

Perché la sentenza interessa cittadini e imprese

Il pronunciamento della Corte non riguarda soltanto un aspetto tecnico del diritto.

Le norme sulla concorrenza hanno infatti l’obiettivo di garantire che i mercati funzionino correttamente, evitando che imprese in posizione dominante possano imporre condizioni economiche non eque ai consumatori.

Per questo motivo la sentenza continua ad avere un’importanza concreta anche per pendolari, autotrasportatori, residenti e viaggiatori che utilizzano ogni giorno i collegamenti marittimi tra Calabria e Sicilia.

A distanza di oltre un anno dalla sua pubblicazione, il principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea resta uno dei punti di riferimento più significativi per la tutela della concorrenza nel delicato mercato dei traghetti nello Stretto di Messina.

In allegato è disponibile il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-511/23), per consentire ai lettori di consultare direttamente il provvedimento.

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