La ricusazione del visto da parte della Corte dei conti sulla delibera CIPESS n. 41/2025, relativa al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, ha prodotto un effetto immediato e giuridicamente inequivocabile: l’atto non ha acquisito efficacia e non può essere eseguito.
Si tratta dell’esito fisiologico del controllo preventivo di legittimità ex art. 100 Cost., una funzione posta a tutela dell’interesse generale alla legalità dell’azione amministrativa e non riconducibile a valutazioni di opportunità o bilanciamento di interessi.
La giurisprudenza costituzionale, a partire dalla storica sentenza n. 226 del 1976, ha chiarito che la Corte dei conti esercita un controllo strettamente giuridico, estraneo a logiche discrezionali o politiche. In questa cornice, la ricusazione del visto non rappresenta un mero incidente procedimentale, ma una preclusione sostanziale alla produzione di effetti dell’atto.
Le alternative costituzionali dopo la ricusazione del visto
A seguito dello stop della magistratura contabile, l’amministrazione statale si è trovata di fronte a un’alternativa netta:
- procedere a misure conformative, nei limiti dell’autotutela doverosa, rimuovendo i vizi riscontrati;
- oppure richiedere la registrazione con riserva, attivando il circuito di responsabilità politica davanti al Parlamento.
Quest’ultima opzione, pur formalmente prevista dall’ordinamento, avrebbe esposto il Governo a rilevanti profili di responsabilità erariale, in quanto fondata sull’esecuzione consapevole di un atto giudicato illegittimo sotto il profilo della legalità finanziaria e del rispetto del diritto dell’Unione europea.
Non a caso, la Corte dei conti ha sempre ribadito che l’autotutela successiva alla ricusazione del visto non è discrezionale, ma necessaria, laddove i vizi siano sanabili, e preclusa, laddove emergano profili sostanziali insanabili.
Il nodo centrale: vizi sanabili o illegittimità strutturali?
Le censure formulate dalla Corte dei conti non hanno riguardato esclusivamente la delibera CIPESS, ma hanno investito anche il decreto interministeriale MIT-MEF di approvazione del terzo atto aggiuntivo alla convenzione con la società Stretto di Messina S.p.A.
Da qui il vero punto critico:
non ogni illegittimità consente una conformazione.
Se i vizi incidono su presupposti essenziali del procedimento o sulla compatibilità con il diritto europeo, l’amministrazione non può “correggere” l’atto, ma deve riavviare ex novo il procedimento, inclusa – se del caso – la fase di affidamento contrattuale.
Forzare l’autotutela oltre questi limiti significa trasformare un potere doveroso in una conformazione ultra vires, svuotando di contenuto il controllo preventivo di legittimità.
La risposta del Governo: il decreto-legge sulle infrastrutture strategiche
In questo scenario si colloca lo schema di decreto-legge sulle infrastrutture strategiche, che dedica l’articolo 1 alla “prosecuzione dell’iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”.
La ratio dichiarata è quella della straordinaria necessità e urgenza: accelerare un procedimento complesso e garantire il coordinamento tra amministrazioni. Tuttavia, l’intervento normativo va ben oltre la semplificazione procedurale.
Il decreto introduce un modello di gestione commissariale che assegna all’amministratore delegato della società concessionaria il ruolo di Commissario straordinario del Governo, con compiti di coordinamento operativo fino all’“acquisto di efficacia” della delibera CIPESS.
Commissariamento e concentrazione dei poteri
La scelta di affidare il coordinamento a un soggetto che coincide con il vertice della società concessionaria solleva interrogativi evidenti sul piano istituzionale.
Il modello del commissario ex art. 11 della legge n. 400/1988, tradizionalmente utilizzato per superare inerzie amministrative, viene qui adattato a un contesto diverso:
non per supplire a ritardi, ma per governare gli effetti di una pronuncia negativa della Corte dei conti.
Il coordinamento, definito in modo atecnico e privo di confini puntuali, rischia di trasformarsi in una funzione sostitutiva sostanziale, capace di incidere su procedimenti che, per loro natura, richiederebbero una riedizione integrale.
Il punto più delicato: controllo preventivo e “scudo erariale”
Il decreto-legge interviene inoltre su due piani particolarmente sensibili:
- riduzione dell’ambito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
- limitazione della responsabilità amministrativa e contabile per gli atti adottati fino all’efficacia della delibera CIPESS.
Si tratta di un duplice ridimensionamento del ruolo della magistratura contabile che si inserisce nel solco della recente riforma del 2026, ma che, nel caso del Ponte sullo Stretto, assume una valenza puntuale e “chirurgica”.
Il rischio evidente è quello di costruire una zona di immunità funzionale, nella quale l’atto amministrativo viene sottratto sia al controllo preventivo effettivo, sia alle conseguenze della responsabilità erariale.
Conclusioni: accelerazione o forzatura dell’ordinamento?
Il decreto-legge sul Ponte sullo Stretto segna un passaggio delicato nel rapporto tra potere esecutivo e organi di controllo.
Più che un intervento di semplificazione, emerge una strategia di riassetto delle regole del gioco a procedimento in corso, nella quale la funzione conformativa viene utilizzata per neutralizzare gli effetti di una pronuncia di illegittimità.
Il confine tra accelerazione amministrativa e compressione delle garanzie di legalità appare sempre più sottile. Ed è proprio su questo crinale che si gioca la tenuta costituzionale dell’intero impianto normativo.
Fonte: Sergio Foà – giustiziainsieme.it

















