Ponte sullo Stretto — La delibera del CIPESS del 6 agosto 2025, relativa all’assegnazione di risorse FSC e all’approvazione del progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, è stata dichiarata illegittima dal Collegio di controllo della Corte dei Conti, che ha evidenziato numerose criticità sotto i profili ambientale, economico-finanziario e procedurale.
Impatto ambientale e principio di precauzione
Sul fronte ambientale, la Commissione europea aveva sottolineato la necessità di una valutazione completa degli effetti dell’opera sui siti protetti e dell’interesse pubblico prevalente. La Commissione aveva anche indicato specifici ambiti in cui erano necessari chiarimenti e ulteriori misure preventive, da adottare prima del rilascio delle autorizzazioni o dell’avvio dei lavori. La risposta del MASE, datata 15 ottobre 2025, ha sostanzialmente replicato i pareri VIA-VAS 2024 e 2025, senza fornire elementi aggiuntivi, motivando la propria posizione con la presunta genericità delle richieste europee.
Il MIT ha inoltre proposto un’interpretazione ristretta del principio di precauzione, limitandolo agli interventi che incidono sui siti di interesse prioritario, senza precludere le attività economiche. Il Collegio non ha ritenuto convincente tale lettura e ha evidenziato come la delibera violi l’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, la cui osservanza è obbligatoria per gli Stati membri e le loro articolazioni, CIPESS incluso, nell’ambito delle politiche di investimento pubblico e dello sviluppo sostenibile.
Questioni finanziarie e conformità agli appalti
Dal punto di vista economico-finanziario, il Collegio ha riscontrato violazioni dell’art. 72 della direttiva Appalti (2014/24/UE). La delibera approva il piano economico-finanziario dell’opera, che include i compensi complessivi al Contraente generale (oltre 10,5 miliardi di euro), al Project Management Consultant (circa 290 milioni) e al Monitore ambientale (oltre 43 milioni).
Tuttavia, l’istruttoria della delibera non valuta in modo adeguato la conformità di tali affidamenti e dei relativi oneri alla normativa europea. Le modifiche introdotte dai contratti e dagli atti aggiuntivi, compresi quelli previsti dal d.l. n. 35/2023, hanno inciso in maniera sostanziale sul programma originario, imponendo, secondo il Collegio, un nuovo confronto concorrenziale, in linea con l’art. 72 della direttiva.
Particolare rilievo è stato attribuito alle nuove modalità di finanziamento, interamente a carico di risorse pubbliche, diverse dalla finanza di progetto prevista nel contratto originario del 2006, e alle modifiche degli indici di aggiornamento e delle percentuali di prefinanziamento, che hanno alterato le condizioni economiche dell’operazione. Tali variazioni hanno reso evidente che la struttura finanziaria dell’opera non corrisponde più a quella originaria, e che nuove condizioni avrebbero potuto attrarre ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.
Esclusione dell’ART e vincoli tariffari
La delibera ha altresì escluso il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), necessario per valutare la sostenibilità economica e tariffaria dell’opera. Secondo il Collegio, la partecipazione dell’ART avrebbe garantito maggiore trasparenza e correttezza, fornendo un contributo tecnico fondamentale sulla definizione delle tariffe e sull’equilibrio economico del progetto, in coerenza con le direttive UE e con il d.l. n. 201/2011.
L’interpretazione del MIT, che ha definito il pedaggio come mera provvista finanziaria priva di funzione remunerativa, non è stata ritenuta coerente con le norme che definiscono il PEF come strumento di sostenibilità economica e finanziaria dell’opera. Anche la classificazione del tratto viario come “strada extraurbana di categoria B” è stata giudicata non univoca e non sufficiente a giustificare l’esclusione dell’ART, considerando che precedenti pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici qualificavano l’infrastruttura come “autostrada”.
Carenti istruttorie e mancanza di motivazione
Il Collegio ha rilevato, inoltre, carenze significative nella documentazione e nella motivazione della delibera:
- Mancata acquisizione dell’avviso preventivo del NARS, organo consultivo del CIPESS in materia tariffaria;
- Assenza di verifiche complete sulla permanenza dei requisiti di gara dei soggetti coinvolti per tutta la durata del contratto;
- Inadeguatezza dell’istruttoria sui costi e sulle prescrizioni ambientali, non completamente documentate;
- Mancata considerazione aggiornata del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, necessario alla luce delle modifiche al progetto preliminare.
Conclusioni del Collegio
Alla luce di queste osservazioni, il Collegio ha ritenuto che la delibera CIPESS n. 41/2025 non possa essere dichiarata conforme a legge. Il provvedimento è stato pertanto ricusato, con conseguente mancata registrazione. La decisione evidenzia come la procedura adottata non garantisca pienamente i principi di trasparenza, concorrenza e tutela ambientale previsti dalla normativa nazionale ed europea, sollevando dubbi rilevanti sulla legittimità del riavvio dell’opera e sull’effettiva sostenibilità del progetto.

















