La Corte dei conti, con la deliberazione 19/2025/PREV, ha reso note le motivazioni dello stop alla delibera CIPESS n. 41/2025 sul Collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, evidenziando criticità legate alla Direttiva Habitat 92/43/CE, alle modifiche contrattuali ex art. 72 della Direttiva 2014/24/UE e alla mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Le parole chiave del caso – Ponte sullo Stretto, CIPESS, Corte dei conti, Direttiva Habitat, IROPI – dominano una vicenda che segna un nuovo passaggio cruciale nel percorso del progetto infrastrutturale più discusso d’Italia.
La vicenda riguarda la decisione della Sezione centrale di controllo di legittimità, che lo scorso 29 ottobre ha ricusato il visto – e dunque bloccato la registrazione – della delibera CIPESS che approvava il progetto definitivo del Collegamento Stabile Sicilia–Calabria e assegnava nuove risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ai sensi della legge n. 213/2023.
Violazioni della Direttiva Habitat: l’IROPI non convince
Nel documento depositato il 27 novembre 2025, la Corte chiarisce che il primo e principale motivo del rigetto riguarda la Direttiva 92/43/CE, relativa alla tutela degli habitat naturali e delle specie. Secondo i magistrati contabili, l’istruttoria che sostiene la delibera denominata IROPI (Motivi Imperativi di Rilevante Interesse Pubblico) risulta insufficiente, con carenze sia motivazionali sia documentali.
Un deficit che mette in discussione l’intero impianto giuridico utilizzato per giustificare l’opera in presenza di impatti significativi sui siti Natura 2000.
Modifiche contrattuali sostanziali: violato l’art. 72 della Direttiva 2014/24/UE
Secondo la Corte, il progetto approvato dal CIPESS presenta modifiche sostanziali rispetto al contratto originario, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. Un quadro che, ai sensi dell’art. 72 della direttiva sugli appalti pubblici, avrebbe imposto procedure differenti, non rispettate.
Questo elemento solleva dubbi sulla trasparenza e sulla continuità dell’affidamento.
Manca il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Terzo punto critico: la violazione del decreto-legge n. 201/2011, articoli 43 e 37. La Corte contesta l’assenza del parere ART sul piano tariffario che regge il Piano economico-finanziario dell’opera.
Un passaggio obbligatorio per legge, ma ignorato nella procedura sottoposta al CIPESS.
Ulteriori rilievi: non decisivi ma confermati
Oltre alle tre violazioni principali, la deliberazione cita anche altri profili critici emersi durante l’adunanza. Pur confermati, sono stati valutati come non determinanti ai fini del rigetto del visto.
Un nuovo capitolo nella lunga storia del Ponte
La decisione della Corte dei conti apre un ulteriore fronte in un percorso già complesso. Il Governo dovrà ora affrontare i rilievi formali e sostanziali prodotti dalla magistratura contabile per poter ripresentare una delibera conforme.
In gioco non c’è soltanto un progetto simbolo, ma anche l’accesso alle risorse FSC e la credibilità dell’intero iter amministrativo.

















