Il Comune di Villa San Giovanni ha emesso un’ordinanza di demolizione nei confronti di una struttura destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ritenuta priva del necessario titolo edilizio permanente dopo gli accertamenti effettuati dagli uffici tecnici comunali.
Il provvedimento, firmato dal responsabile del Settore Patrimonio, Edilizia, SUAP e Pianificazione Territoriale, dispone la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
L’origine della vicenda
L’iter amministrativo prende avvio da una richiesta di verifica urbanistica avanzata dal SUAP nell’ottobre 2025, finalizzata ad accertare la regolarità di una struttura in ferro e vetro realizzata in via Nazionale Santa Trada.
Secondo quanto ricostruito nel provvedimento comunale, la struttura era stata autorizzata attraverso un procedimento unico SUAP esclusivamente come installazione temporanea, destinata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata limitata di 120 giorni.
L’autorizzazione aveva consentito l’installazione di un manufatto definito temporaneo e privo di opere di fondazione permanenti.
Il sopralluogo dei tecnici comunali
Durante il sopralluogo effettuato il 1° aprile 2026 dai tecnici del Comune insieme alla Polizia Locale, è stata riscontrata la permanenza della struttura oltre il termine autorizzato.
Nel verbale vengono inoltre descritte numerose opere che, secondo l’amministrazione comunale, avrebbero trasformato il manufatto in una costruzione stabile.
Tra gli elementi rilevati figurano:
- una struttura in ferro e vetro con sviluppo di circa 24 metri;
- un soppalco interno esteso per gran parte dell’edificio;
- collegamenti con un immobile adiacente;
- un’area di accesso pavimentata;
- la copertura completamente rivestita da pannelli fotovoltaici;
- un parcheggio in parte pavimentato;
- un vano tecnico destinato agli impianti elettrici;
- ulteriori pavimentazioni esterne realizzate con cemento e autobloccanti.
Area sottoposta a numerosi vincoli
L’immobile, situato in via Nazionale Santa Trada, ricade in una zona classificata urbanisticamente come area agricola e, secondo il Comune, è interessato da diversi vincoli di tutela.
Tra questi figurano il vincolo paesaggistico, il vincolo sismico, le prescrizioni relative all’area Natura 2000 – Costa Viola, oltre ai vincoli previsti dal Codice della Navigazione e dalla normativa sulla tutela della fascia costiera.
Proprio la presenza di tali vincoli rappresenta uno degli elementi richiamati nell’ordinanza.
Le motivazioni del Comune
Secondo l’amministrazione comunale, le opere realizzate non possono più essere considerate una semplice installazione temporanea.
Il provvedimento richiama il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), sostenendo che il complesso delle opere configura una nuova costruzione, per la quale sarebbe stato necessario ottenere un permesso di costruire.
L’ordinanza evidenzia che la struttura avrebbe determinato una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio destinata a soddisfare esigenze non precarie.
I termini fissati dall’ordinanza
Il destinatario dell’ordinanza dovrà provvedere alla demolizione delle opere indicate e al completo ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.
Il Comune ricorda inoltre che, entro tale termine, è possibile presentare un’eventuale istanza di accertamento di conformità prevista dall’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, qualora ricorrano i presupposti di legge.
Le conseguenze in caso di inottemperanza
Qualora la demolizione non venga eseguita entro i termini stabiliti, il Comune procederà con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
L’ordinanza richiama infatti l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata e del manufatto, oltre alla possibilità di procedere direttamente alla demolizione con addebito delle spese ai responsabili.
Per gli interventi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico viene inoltre richiamata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa, pari a 20 mila euro.
Resta inoltre ferma la possibilità di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo quanto indicato nell’ordinanza.
L’intera vicenda amministrativa sarà ora legata agli eventuali sviluppi procedimentali e alle decisioni che verranno assunte dalla società destinataria del provvedimento.

















