A Villa San Giovanni la Caronte senza licenza edilizia sul nuovo pontile: il Comune ferma i lavori nel 1969

Nel 1969 il Comune di Villa San Giovanni blocca i lavori: senza licenza edilizia non basta il via libera delle autorità marittime
nave caronte al porto di villa san giovanni

L’articolo pubblicato il 7 settembre 1969 racconta un acceso scontro istituzionale e giuridico tra la società “Caronte” e il Comune di Villa San Giovanni in merito alla realizzazione di un approdo sul litorale.

Secondo quanto riportato, l’amministrazione comunale aveva notificato un’ordinanza di sospensione e successiva demolizione delle opere già avviate, ritenendo che la società non fosse in possesso della necessaria licenza edilizia. Il sindaco, infatti, aveva contestato la legittimità dei lavori intrapresi, sostenendo che l’autorizzazione rilasciata dalle autorità marittime non fosse sufficiente in assenza del permesso comunale previsto dalla normativa urbanistica.

Il nodo centrale della vicenda riguarda l’applicazione della legge urbanistica del 1942 e delle successive modifiche introdotte dalla cosiddetta “legge ponte” del 1967. In base a tali disposizioni, anche le opere su aree demaniali devono essere subordinate al rilascio della licenza edilizia da parte del Comune competente.

La società “Caronte” aveva iniziato i lavori per la costruzione di un pontile nella zona della foce del torrente Immacolata, area considerata delicata sia dal punto di vista ambientale sia per la viabilità già congestionata. Secondo l’amministrazione, l’intervento avrebbe potuto compromettere il deflusso delle acque e aggravare i problemi di traffico nella zona.

La sezione urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Catanzaro aveva inoltre espresso perplessità sull’intervento, evidenziando possibili squilibri territoriali e criticità legate alla scelta del sito, ritenuto poco idoneo a ospitare un’infrastruttura di tale natura.

Il Comune di Villa San Giovanni ha quindi ribadito la propria competenza in materia urbanistica, sottolineando che l’autorizzazione marittima non può sostituire la licenza edilizia quando le opere ricadono all’interno del perimetro urbano o su aree demaniali soggette a regolamentazione comunale.

La vicenda si inserisce in un più ampio dibattito dell’epoca sulla gestione delle coste e sulla ripartizione delle competenze tra enti locali e autorità marittime, evidenziando un conflitto interpretativo delle norme urbanistiche che ha avuto rilevanti conseguenze pratiche sui lavori avviati dalla società.

L’articolo del 1969, oggi riproposto in chiave storica, mostra come già allora il tema delle autorizzazioni edilizie e della gestione del territorio fosse al centro di tensioni istituzionali e giuridiche, destinate a influenzare profondamente lo sviluppo infrastrutturale della zona.

Nel corso degli anni, tuttavia, la società di navigazione è rimasta spesso al centro di nuove controversie e discussioni legate alla gestione delle infrastrutture e dei servizi sullo Stretto. Un atteggiamento che, avrebbe mostrato una certa continuità con il passato, alimentando l’idea che alcune dinamiche aziendali tendano a ripetersi nel tempo. Come si suol dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio: una massima popolare che viene evocata per sottolineare la persistenza di comportamenti e prassi che attraversano le epoche senza nessun reale cambiamento.

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