29 Ordigni bellici sul fondale di Bolano e Messina: scatta il divieto permanente di navigazione, pesca e immersioni

La Capitaneria di Porto di Messina emette un’ordinanza che vieta permanentemente ancoraggi, attività subacquee e pesca in un’area strategica dello Stretto di Messina
ordigni bellici nelle acque dello stretto di messina fondali di bolano e messina

La Capitaneria di Porto di Messina, in qualità di Autorità Marittima dello Stretto, ha emesso un’ordinanza che stabilisce limitazioni permanenti per un’area dello Stretto di Messina a causa della presenza di 29 ordigni bellici inesplosi sul fondale marino, rilevati tra il 15 febbraio e il 15 aprile 2025 durante un’indagine commissionata da Terna Rete Italia e condotta dalla nave NG WORKER della società Next Geosolutions.

Gli ordigni sono stati localizzati tra le acque antistanti Paradiso (Messina) e Bolano (Reggio Calabria), in una zona cruciale per la navigazione e i collegamenti sottomarini, come indicato nelle seguenti coordinate:

  • Punto 1: Lat. 38°12.930’ N / Long. 015°34.542’ E
  • Punto 2: Lat. 38°13.362’ N / Long. 015°34.542’ E
  • Punto 3: Lat. 38°13.800’ N / Long. 015°35.736’ E
  • Punto 4: Lat. 38°13.194’ N / Long. 015°37.236’ E
  • Punto 5: Lat. 38°12.744’ N / Long. 015°37.218’ E

Le aree interessate ricadono all’interno della zona di precauzione N.2, della zona a traffico costiero A, e coinvolgono le corsie di navigazione in direzione Nord e Sud.

Articolo 1 – Divieti

A partire dalla data di pubblicazione dell’ordinanza (19 Maggio 2025), è fatto divieto permanente nella zona sopra indicata delle seguenti attività:

  • Ancoraggio di qualsiasi tipo di imbarcazione;
  • Immersioni subacquee, sia a scopo ricreativo che professionale;
  • Pesca, ad eccezione della pesca tradizionale del pesce spada con arpione, consentita solo nelle zone dove non sussistono ulteriori divieti.

Articolo 2 – Sanzioni e responsabilità

Chiunque violi l’ordinanza:

  • Sarà responsabile civilmente per danni a persone o cose;
  • Potrà incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste da:
    • Art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005 (modificato dal D.Lgs. 229/2017) per unità da diporto;
    • Articoli 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione per le altre casistiche.

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